Art. 2
Prodotti d’origine animale ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007
In vigore dal 22 dic 2006
Prodotti d’origine animale ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007
1. I prodotti di cui all’ («prodotti d’origine animale») ammessi alla libera circolazione in Bulgaria e in Romania («i nuovi Stati membri») prima dell’1 gennaio 2007 possono essere venduti solo sul loro mercato nazionale fino al 31 dicembre 2007.
I prodotti d’origine animale:
a)
non possono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri; e
b)
devono recare il marchio nazionale, prescritto dalle norme nazionali del nuovo Stato membro alla data dell’ammissione alla libera circolazione.
2. Gli Stati membri garantiscono, ai sensi della direttiva 89/662/CEE (2) del Consiglio e in particolare dell’, che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1, i nuovi Stati membri possono autorizzare l’esportazione, fino al 31 dicembre 2007, dei prodotti d’origine animale verso un paese terzo, alle seguenti condizioni:
a)
l’esportazione deve avvenire ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
b)
ogni partita deve essere trasportata direttamente nel paese terzo sotto il controllo delle autorità competenti senza attraversare il territorio di altri Stati membri;
c)
ogni partita deve essere esportata in un mezzo di trasporto sigillato dalla competente autorità e i sigilli vanno controllati al punto d’uscita dei nuovi Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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