Art. 2 · Prodotti d’origine animale ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007

Art. 2

Prodotti d’origine animale ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007

In vigore dal 22 dic 2006
Prodotti d’origine animale ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007 1.   I prodotti di cui all’ («prodotti d’origine animale») ammessi alla libera circolazione in Bulgaria e in Romania («i nuovi Stati membri») prima dell’1 gennaio 2007 possono essere venduti solo sul loro mercato nazionale fino al 31 dicembre 2007. I prodotti d’origine animale: a) non possono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri; e b) devono recare il marchio nazionale, prescritto dalle norme nazionali del nuovo Stato membro alla data dell’ammissione alla libera circolazione. 2.   Gli Stati membri garantiscono, ai sensi della direttiva 89/662/CEE (2) del Consiglio e in particolare dell’, che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri. 3.   In deroga al paragrafo 1, i nuovi Stati membri possono autorizzare l’esportazione, fino al 31 dicembre 2007, dei prodotti d’origine animale verso un paese terzo, alle seguenti condizioni: a) l’esportazione deve avvenire ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). b) ogni partita deve essere trasportata direttamente nel paese terzo sotto il controllo delle autorità competenti senza attraversare il territorio di altri Stati membri; c) ogni partita deve essere esportata in un mezzo di trasporto sigillato dalla competente autorità e i sigilli vanno controllati al punto d’uscita dei nuovi Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:29(1):oj#art-2