Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 22 dic 2006
Campo d'applicazione
La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:
a)
rientrino nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, pur senza soddisfare i requisiti di tale regolamento; e
b)
siano stati introdotti in Bulgaria e in Romania da paesi terzi prima dell’1 gennaio 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:29(1):oj#art-1