Art. 3

Prodotti d’origine animale introdotti nei nuovi Stati membri ma non ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007

In vigore dal 22 dic 2006
Prodotti d’origine animale introdotti nei nuovi Stati membri ma non ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007 1.   I prodotti d’origine animale introdotti nei nuovi Stati membri, ma non ammessi alla libera circolazione nei nuovi Stati membri prima dell’1 gennaio 2007, vanno soggetti alle norme dei paragrafi 2 e 3. 2.   I prodotti d’origine animale possono essere ammessi alla libera circolazione nei nuovi Stati membri o inviati verso un paese terzo alle condizioni fissate dall’. 3.   Dall’1 gennaio 2008, tutte le partite di prodotti d’origine animale sotto controllo doganale, saranno distrutte sotto il controllo dell’autorità competente. I costi di tale distruzione sono imputati interamente al proprietario della partita.
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Prodotti d’origine animale introdotti nei nuovi Stati membri ma non ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007 (Art. 3 Decisione (UE) 2007/29) — Testo vigente | Portale Normativo