Art. 1 · Campo d'applicazione

Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 22 dic 2006
Campo d'applicazione La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che: a) rientrino nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, pur senza soddisfare i requisiti di tale regolamento; e b) siano stati introdotti in Bulgaria e in Romania da paesi terzi prima dell’1 gennaio 2007.
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