Art. 4

Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali

In vigore dal 19 dic 2006
Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali 1.   Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono sempre più realizzate in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali (di seguito «IFI») o istituzioni bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una ripartizione ragionevole dei rischi e una condizionalità coerente nei progetti e nei settori. 2.   La cooperazione è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove opportuno, tra la Commissione, la BEI, le principali IFI e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni. 3.   La cooperazione con le IFI e gli altri donatori è valutata in occasione del riesame intermedio di cui all'.
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Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali (Art. 4 Decisione (UE) 2006/1016) — Testo vigente | Portale Normativo