Art. 9

Riesame della decisione

In vigore dal 19 dic 2006
Riesame della decisione 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, sulla base di una valutazione esterna i cui termini sono specificati nell'allegato II della presente decisione. 2.   La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.
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