Art. 7
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione
In vigore dal 19 dic 2006
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione
1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia della Comunità, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.
2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui all'.
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