Art. 5
Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria
In vigore dal 19 dic 2006
Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria
1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito «garanzia generale»).
Ai fini del presente articolo e dell', paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Cossovo, rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite.
2. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):
a)
non trasferibilità della valuta;
b)
espropriazione;
c)
eventi bellici o disordini civili;
d)
denegata giustizia in caso di violazione di contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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