Art. 2

Paesi coperti

In vigore dal 19 dic 2006
Paesi coperti 1.   L'elenco dei paesi che sono o possono essere ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è riportato nell'allegato I. 2.   Per quanto riguarda i paesi elencati nell'allegato I e contrassegnati da «*» e altri paesi non compresi nell'allegato I, l'ammissibilità di tali paesi al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato. 3.   La garanzia della Comunità copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI. 4.   Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, il Consiglio può decidere di sospendere i nuovi finanziamenti della BEI con garanzia della Comunità nel predetto paese secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato. 5.   La garanzia della Comunità non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'UE.
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