Art. 1
Garanzia e massimali
In vigore dal 19 dic 2006
Garanzia e massimali
1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito «la BEI») una garanzia globale (di seguito «la garanzia della Comunità») a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie su prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito «le operazioni di finanziamento della BEI») e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea.
2. La garanzia della Comunità è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.
3. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, in tutto il periodo di cui al paragrafo 6, diminuito degli importi annullati, non supera i 27 800 milioni di EUR. Tale massimale è ripartito in due parti:
a)
un massimale di base di un importo fisso di 25 800 milioni di EUR, comprendente la sua ripartizione regionale di cui al paragrafo 4, per tutto il periodo di cui al paragrafo 6;
b)
un mandato facoltativo di 2 000 milioni di EUR. L'attivazione totale o parziale di questo importo facoltativo e la sua ripartizione regionale è decisa dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato. La decisione è basata sui risultati del riesame intermedio di cui all'.
4. Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a) è ripartito nei seguenti massimali regionali vincolanti:
a)
paesi in fase di preadesione: 8 700 milioni di EUR;
b)
paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 milioni di EUR,
ripartiti sulla base dei seguenti submassimali indicativi:
i)
Paesi mediterranei: 8 700 milioni di EUR;
ii)
Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 milioni di EUR;
c)
Asia e America latina: 3 800 milioni di EUR,
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
i)
America Latina: 2 800 milioni di EUR;
ii)
Asia: 1 000 milioni di EUR;
d)
Repubblica sudafricana: 900 milioni di EUR.
5. Nell'ambito dei massimali regionali, gli organi di governo della BEI possono decidere di riassegnare un importo non superiore al 10 % del massimale regionale tra i sub-massimali.
6. La garanzia della Comunità copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1o febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013.
7. Se alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, il Consiglio non ha adottato una decisione che accorda una nuova garanzia della Comunità per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori della Comunità, il periodo è automaticamente prolungato di sei mesi.
Storico versioni
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