Art. 11
Bilancio
In vigore dal 18 dic 2006
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 è pari a 10 000 000 EUR. L'azione preparatoria deve limitarsi al 30 % del bilancio globale.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Storico versioni
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