Art. 13

Vigilanza

In vigore dal 18 dic 2006
Vigilanza 1.   Per ogni azione finanziata a norma della presente decisione il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e l'oggetto delle relazioni. 2.   Per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in relazione a tale azione. 3.   La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati siano realizzati correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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Vigilanza (Art. 13 Decisione (UE) 2006/1983) — Testo vigente | Portale Normativo