Art. 13
Vigilanza
In vigore dal 18 dic 2006
Vigilanza
1. Per ogni azione finanziata a norma della presente decisione il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e l'oggetto delle relazioni.
2. Per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in relazione a tale azione.
3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati siano realizzati correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1983:oj#art-13