Art. 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 18 dic 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità sono salvaguardati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9). 2.   Per quanto riguarda le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, per irregolarità ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 s'intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità, attraverso una spesa indebita. 3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del contributo finanziario a favore di un'azione se accerta irregolarità, in particolare l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione, della decisione individuale o del contratto che assegna il contributo finanziario in questione, o se risulta che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, l'azione è stata oggetto di una modifica rilevante incompatibile con la natura o con le condizioni d'attuazione della suddetta azione. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 5.   Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1983:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 12 Decisione (UE) 2006/1983) — Testo vigente | Portale Normativo