Art. 11 · Bilancio

Art. 11

Bilancio

In vigore dal 18 dic 2006
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 è pari a 10 000 000 EUR. L'azione preparatoria deve limitarsi al 30 % del bilancio globale. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1983:oj#art-11