Art. 7

Attuazione

In vigore dal 18 dic 2006
Attuazione 1.   La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma. Le azioni intese a perseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati nell' si servono di tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare l'attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, ad opera della Commissione. 2.   La procedura di cui all', paragrafo 2, si applica all'adozione: a) del piano di lavoro annuale per l'attuazione del programma, che definisce: — le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie; — i criteri di selezione e di assegnazione e i criteri di determinazione della percentuale dei contributi finanziari della Comunità; — la misura in cui i contributi assumono la forma di importi forfettari e di finanziamenti a tasso fisso, e — il calendario previsto di gare d'appalto, azioni congiunte e inviti a presentare proposte; b) le disposizioni, compresi i criteri di selezione e di assegnazione, per l'attuazione delle azioni di cui all', paragrafo 1, lettera a). 3.   La Commissione informa il comitato di cui all' sulle azioni intraprese per l'attuazione del programma.
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Attuazione (Art. 7 Decisione (UE) 2006/1926) — Testo vigente | Portale Normativo