Art. 8
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 18 dic 2006
Partecipazione di paesi terzi
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
a)
paesi dell'AELS/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
b)
paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di adesione, i candidati all'adesione e i paesi in via di adesione all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multilaterali con detti paesi che fissano i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.
Storico versioni
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