Art. 9
Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati
In vigore dal 18 dic 2006
Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati
1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla luce delle sue finalità. Essa ne rende conto al comitato di cui all' e tiene informato il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le forniscono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del programma.
3. La Commissione assicura che il programma sia valutato dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a termine. La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte a norma della presente decisione.
Storico versioni
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