Art. 4
Contributi finanziari
In vigore dal 18 dic 2006
Contributi finanziari
1. I contributi finanziari della Comunità non superano le seguenti soglie:
a)
il 50 % dei costi delle azioni finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri, o dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi partecipanti a norma dell', salvo in casi di azioni di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non può eccedere il 70 %;
b)
l'85 % dei costi delle azioni intese a sviluppare corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori;
c)
il 50 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori;
d)
il 95 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.
2. I contributi finanziari della Comunità possono assumere la forma di:
a)
borse di studio per la mobilità individuale di insegnanti e di studenti nell'ambito dei corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori. La gestione di queste borse di studio può essere affidata alle agenzie nazionali Erasmus del programma di apprendimento permanente;
b)
indennità di viaggio e di soggiorno per lo scambio di funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme.
3. I criteri per valutare se le azioni presentino utilità eccezionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), sono stabiliti in anticipo nel piano di lavoro annuale. Le azioni di utilità eccezionale devono giovare, in particolare, ai consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004.
4. Il rinnovo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), è esentato dal principio di riduzione progressiva.
5. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, i contributi finanziari della Comunità possono assumere inoltre la forma di un aiuto forfettario o di un finanziamento a tasso fisso qualora ciò sia compatibile con la natura delle azioni interessate quali definite nel piano di lavoro annuale. Nel caso di un aiuto forfettario di un finanziamento a tasso fisso, le soglie massime previste al paragrafo 1 non si applicano anche se il cofinanziamento rimane necessario.
Storico versioni
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