Art. 4

Ordine del giorno delle riunioni

In vigore dal 6 dic 2006
Ordine del giorno delle riunioni 1.   Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta d’iscrizione all’ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione. 2.   Ciascuna parte può aggiungere dei punti all’ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell’altra parte. Se possibile, le richieste di aggiungere punti all’ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto all’altra parte e sono accolte nella misura del possibile. 3.   All’inizio di ciascuna riunione i due copresidenti adottano l’ordine del giorno definitivo. Un punto diverso da quelli che figurano nell’ordine del giorno provvisorio può essere iscritto all’ordine del giorno con l’assenso delle parti e nella misura del possibile.
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