Art. 6
Decisioni del comitato misto
In vigore dal 6 dic 2006
Decisioni del comitato misto
1. Il comitato misto adotta le proprie decisioni all’unanimità.
2. Al di fuori delle sue riunioni ufficiali, il comitato misto può adottare decisioni tramite procedura scritta.
3. Le decisioni del comitato recano il titolo “decisione”, seguito da un numero progressivo e dalla descrizione del loro oggetto. È indicata anche la data della loro entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato misto abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna versione facente ugualmente fede.
Storico versioni
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