Art. 5

Verbali delle riunioni

In vigore dal 6 dic 2006
Verbali delle riunioni 1.   Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale. 2.   Il verbale indica di norma per ciascun punto all’ordine del giorno: a) la documentazione fornita al comitato misto; b) le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale; c) le decisioni e le conclusioni adottate su ciascun punto. 3.   Il verbale riporta anche i nomi dei partecipanti per ciascuna delegazione, nonché il ministero o l’organismo che rappresentano. 4.   I copresidenti approvano il verbale.
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