Art. 2

Riunioni

In vigore dal 6 dic 2006
Riunioni 1.   Il comitato misto si riunisce periodicamente almeno una volta l’anno ad una data stabilita di comune accordo. Se una parte ritiene necessarie riunioni supplementari, l’altra parte mostra la massima disponibilità nei confronti di tale richiesta. 2.   Salvo decisione contraria, le parti ospitano a turno le riunioni. Previo accordo delle parti, si può fare ricorso a teleconferenze o videoconferenze. 3.   I copresidenti convocano le riunioni del comitato misto. 4.   I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i necessari documenti con il dovuto anticipo per assicurare un’adeguata preparazione, possibilmente tre settimane prima della riunione. 5.   La parte che ospita una riunione o che richiede una videoconferenza o una teleconferenza è responsabile delle questioni logistiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:884:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo