Art. 38

Disposizione transitoria

In vigore dal 15 nov 2006
Disposizione transitoria 1.   Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE sono gestite conformemente alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell' della presente decisione. 2.   Conformemente all' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma di apprendimento permanente gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE.
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