Art. 37

Importi stanziati per il programma Jean Monnet

In vigore dal 15 nov 2006
Importi stanziati per il programma Jean Monnet Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui all', paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato all'attività chiave di cui all', paragrafo 3, lettera b), ed almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all', paragrafo 3, lettera c).
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