Art. 37 · Importi stanziati per il programma Jean Monnet

Art. 37

Importi stanziati per il programma Jean Monnet

In vigore dal 15 nov 2006
Importi stanziati per il programma Jean Monnet Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui all', paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato all'attività chiave di cui all', paragrafo 3, lettera b), ed almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all', paragrafo 3, lettera c).
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