Art. 4
Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/629/CEE
In vigore dal 14 nov 2006
Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/629/CEE
Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 91/629/CEE, l’autorità competente controlla almeno cinque delle categorie di cui al capitolo I dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.
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