Art. 3
Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione
In vigore dal 14 nov 2006
Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione
Durante l’ispezione l’autorità competente raccoglie e registra per iscritto o su formato elettronico, le seguenti informazioni:
a)
data e identificazione del luogo di produzione;
b)
tipo di allevamento e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato I;
c)
categorie della non conformità e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato II;
d)
categorie amministrative della non conformità e azioni intraprese dall’autorità competente di cui all’allegato III.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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