Art. 3

Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione

In vigore dal 14 nov 2006
Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione Durante l’ispezione l’autorità competente raccoglie e registra per iscritto o su formato elettronico, le seguenti informazioni: a) data e identificazione del luogo di produzione; b) tipo di allevamento e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato I; c) categorie della non conformità e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato II; d) categorie amministrative della non conformità e azioni intraprese dall’autorità competente di cui all’allegato III.
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Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione (Art. 3 Decisione (UE) 2006/778) — Testo vigente | Portale Normativo