Art. 5

Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/630/CEE

In vigore dal 14 nov 2006
Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/630/CEE Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 91/630/CEE, l’autorità competente controlla almeno quattro delle categorie di cui al capitolo II dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/630/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.
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Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/630/CEE (Art. 5 Decisione (UE) 2006/778) — Testo vigente | Portale Normativo