Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 nov 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nelle direttive di cui all’, paragrafo a).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
per «ispezione» s’intende un controllo effettuato dall’autorità competente, conformemente a una delle direttive di cui all’, paragrafo a), presso il luogo di produzione in cui gli animali sono allevati nel momento in cui viene effettuato il controllo;
b)
per «non conformità» s’intende la mancata osservanza delle disposizioni di una delle direttive di cui all’, paragrafo a), che è stata:
i)
constatata dall’autorità competente nel corso di un’ispezione;
ii)
notificata dall’autorità in questione al proprietario o custode degli animali presenti nel luogo di produzione oggetto del controllo, mediante un documento ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:778:oj#art-2