Art. 6
In vigore dal 13 nov 2006
1. Gli Stati membri che intendono approvare attività di progetto in qualità di paese ospitante dopo la scadenza fissata per la presentazione dei piani nazionali di assegnazione ne informano la Commissione prima di emettere la lettera di approvazione. Queste informazioni sono corredate della relazione di un verificatore indipendente che certifica che le ERU o le CER da rilasciare non comportano una doppia contabilizzazione e fornisce tutti i dati necessari a garanzia del fatto che le attività di progetto sottoposte ad approvazione sono conformi all'articolo 11 ter della direttiva 2003/87/CE.
2. Le lettere di approvazione emesse a norma dell’, paragrafo 2, e le lettere di sostegno emesse, dopo la scadenza fissata all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per la presentazione dei piani nazionali di assegnazione, per le attività di progetto che consentiranno di realizzare riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio assegnano le quote da convertire in unità di quantità assegnate dall’accantonamento istituito a norma dell’, paragrafo 2, qualora vengano rilasciate ERU e CER. Se una quota era già stata assegnata tramite lettera di approvazione a una determinata attività di progetto per essere in seguito convertita, non può essere riassegnata ad un altro progetto in una fase successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:780:oj#art-6