Art. 3
In vigore dal 13 nov 2006
1. Nell’ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri prevedono, nella quantità totale di quote assegnate, un accantonamento di quote per ciascuna attività di progetto, presentato secondo il modello definito nella tabella dell’allegato I della presente decisione, se, prima della scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri hanno emesso lettere di approvazione in qualità di paesi ospitanti, nelle quali si impegnano a rilasciare ERU o CER imputabili alle attività di progetto che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
2. Nell’ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri possono anche prevedere, nell’ambito della quantità totale di quote assegnate, un ulteriore accantonamento di quote presentato secondo il modello definito nell’allegato II della presente decisione se, dopo la decisione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, intendono sottoscrivere lettere di approvazione in qualità di paesi ospitanti, nelle quali si impegnano a rilasciare ERU o CER entro il 31 dicembre 2012 per le attività di progetto che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Le attività di progetto previste che utilizzano lo stesso metodo di riduzione delle emissioni per cui non è stata ancora emessa una lettera di sostegno possono essere raggruppate nella stessa colonna all'interno della tabella predisposta secondo il modello dell'allegato II.
3. Fino al momento della decisione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e al massimo entro la scadenza per l’adozione della decisione medesima fissata all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono trasferire altre quote dalla quantità accantonata a norma dell’, paragrafo 2, alle quote accantonate a norma dell’, paragrafo 1, che riguardano le riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio imputabili ai progetti per i quali è stata emessa una lettera di approvazione dopo la scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
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