Art. 5

In vigore dal 13 nov 2006
1.   Le ERU e le CER corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2012 compreso, a condizione che prima del rilascio si provveda a convertire un quantitativo equivalente di quote da uno degli accantonamenti costituiti nelle unità di quantità assegnate, informandone al contempo la Commissione. 2.   Le quantità di quote accantonate a norma dell’, paragrafo 1, che non sono convertite in unità di quantità assegnate come previsto dall’, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2012, possono essere vendute come quote riferite al periodo 2008-2012. Se l’attività di progetto provoca riduzioni e limitazioni dirette delle emissioni, tale quantità può essere rilasciata come quote riferite al periodo 2008-2012 agli impianti indicati alle righe VII/a e VII/b della tabella che figura all’allegato I. 3.   Eventuali quote accantonate a norma dell’, paragrafo 2, che, entro il 31 dicembre 2012, non risultIno convertite in unità di quantità assegnate come previsto dall’, paragrafo 1, sono cancellate.
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