Art. 2

In vigore dal 13 nov 2006
Ai fini della presente decisione, e oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (2), si intende per: 1) «riduzione o limitazione diretta delle emissioni», la riduzione o limitazione delle emissioni dovute ad un’attività di progetto che riduce o limita le emissioni nei singoli impianti individuate nello scenario di riferimento (baseline) dell’attività di progetto di cui all’, appendice B, della decisione 16/CP.7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) o a norma dell’articolo 44 dell’allegato alla decisione 17/CP.7 dell’UNFCCC; 2) «riduzione o limitazione indiretta delle emissioni», la riduzione o limitazione delle emissioni che avvengono negli impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non corrisponde ad una riduzione o limitazione diretta delle emissioni; 3) «riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio», la riduzione o la limitazione delle emissioni degli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che sono conseguenti ad attività di progetto per le quali lo Stato membro che ospita l’attività rilascia unità di riduzione delle emissioni (ERU) o riduzioni certificate delle emissioni (CER); 4) «lettera di approvazione», nel caso delle attività di progetto che generano ERU, l’impegno vincolante assunto per iscritto dallo Stato membro che ospita l’attività di progetto a rilasciare ERU secondo le linee guida e le procedure nazionali dello Stato membro relative all’approvazione delle attività di progetto di cui all’articolo 20, lettera a), dell’allegato della decisione 16/CP.7 dell’UNFCCC; nel caso delle attività di progetto che generano CER, l'approvazione scritta di partecipazione volontaria dell'autorità nazionale designata dello Stato membro che ospita l'attività di progetto di cui all’articolo 40, lettera a), dell’allegato della decisione 17/CP.7 dell’UNFCCC; 5) «lettera di sostegno», una comunicazione ufficiale, in forma scritta, con la quale lo Stato membro che intende ospitare l’attività di progetto ritiene che il progetto interessato potrebbe in seguito ottenere l'approvazione come attività di progetto.
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