Art. 9

Tipi di azioni

In vigore dal 24 ott 2006
Tipi di azioni 1.   Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono essere svolte, se del caso, in ambito transnazionale: a) attività analitiche: i) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche; ii) elaborazione e diffusione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento; iii) realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati; iv) realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto e diffusione dei risultati; v) elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite Internet o altri supporti mediatici; b) attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione: i) identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed esperienze innovative, organizzazione di valutazioni a pari livello e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o europeo, tenendo presenti, se possibile, circostanze specifiche nazionali; ii) organizzazione di conferenze/seminari della presidenza; iii) organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione della normativa e degli obiettivi politici della Comunità; iv) organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione; v) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e risultati del programma; c) sostegno ai principali operatori: i) sostegno alle spese di funzionamento delle principali reti di livello europeo le cui attività sono collegate all'attuazione degli obiettivi del programma; ii) organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l’applicazione del diritto comunitario; iii) finanziamento di seminari specializzati destinati a coloro che sono attivi nel settore, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti; iv) creazione di reti fra organismi specializzati a livello europeo; v) finanziamento di reti di esperti; vi) finanziamento di osservatori a livello europeo; vii) scambio di personale fra amministrazioni nazionali; viii) cooperazione con istituzioni internazionali. 2.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), devono presentare una forte dimensione europea, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello europeo ed essere realizzati da autorità nazionali, regionali o locali, organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore. 3.   Il programma non finanzia misure destinate alla preparazione e alla realizzazione degli «anni europei».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1672:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tipi di azioni (Art. 9 Decisione (UE) 2006/1672) — Testo vigente | Portale Normativo