Art. 7

Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione

In vigore dal 24 ott 2006
Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione La sezione 4 sostiene l’applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l’integrazione in tutte le politiche comunitarie: a) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore; b) sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di lotta contro la discriminazione mediante un monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione; c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all’integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche comunitarie, anche tra le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa; d) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie comunitarie nella lotta contro la discriminazione.
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Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione (Art. 7 Decisione (UE) 2006/1672) — Testo vigente | Portale Normativo