Art. 7
Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione
In vigore dal 24 ott 2006
Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione
La sezione 4 sostiene l’applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l’integrazione in tutte le politiche comunitarie:
a)
migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore;
b)
sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di lotta contro la discriminazione mediante un monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;
c)
sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all’integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche comunitarie, anche tra le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa;
d)
sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie comunitarie nella lotta contro la discriminazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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