Art. 9
Tipi di azioni
In vigore dal 24 ott 2006
Tipi di azioni
1. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono essere svolte, se del caso, in ambito transnazionale:
a)
attività analitiche:
i)
raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;
ii)
elaborazione e diffusione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento;
iii)
realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati;
iv)
realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto e diffusione dei risultati;
v)
elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite Internet o altri supporti mediatici;
b)
attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:
i)
identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed esperienze innovative, organizzazione di valutazioni a pari livello e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o europeo, tenendo presenti, se possibile, circostanze specifiche nazionali;
ii)
organizzazione di conferenze/seminari della presidenza;
iii)
organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione della normativa e degli obiettivi politici della Comunità;
iv)
organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione;
v)
raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e risultati del programma;
c)
sostegno ai principali operatori:
i)
sostegno alle spese di funzionamento delle principali reti di livello europeo le cui attività sono collegate all'attuazione degli obiettivi del programma;
ii)
organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l’applicazione del diritto comunitario;
iii)
finanziamento di seminari specializzati destinati a coloro che sono attivi nel settore, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti;
iv)
creazione di reti fra organismi specializzati a livello europeo;
v)
finanziamento di reti di esperti;
vi)
finanziamento di osservatori a livello europeo;
vii)
scambio di personale fra amministrazioni nazionali;
viii)
cooperazione con istituzioni internazionali.
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), devono presentare una forte dimensione europea, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello europeo ed essere realizzati da autorità nazionali, regionali o locali, organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.
3. Il programma non finanzia misure destinate alla preparazione e alla realizzazione degli «anni europei».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1672:oj#art-9