Art. 10

Accesso al programma

In vigore dal 24 ott 2006
Accesso al programma 1.   L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi, operatori e istituzioni pubblici e/o privati, in particolare: a) Stati membri; b) servizi pubblici dell'occupazione e relative agenzie; c) autorità regionali e locali; d) organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria; e) parti sociali; f) ONG, in particolare quelle organizzate a livello europeo; g) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca; h) esperti di valutazione; i) istituti statistici nazionali; j) mezzi di comunicazione. 2.   La Commissione può partecipare direttamente al programma per quanto riguarda le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b).
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