Art. 12

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 24 ott 2006
Disposizioni di attuazione 1.   Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2: a) gli orientamenti generali per l’attuazione del programma; b) il programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma, suddiviso in sezioni; c) il sostegno finanziario che dev'essere concesso dalla Comunità; d) il bilancio annuale, fermo restando l'; e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, e il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per tale sostegno; f) i criteri per valutare il programma compresi quelli relativi al rapporto costo-efficacia e le disposizioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati. 2.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni diverse da quelle riportate al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 3.
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Disposizioni di attuazione (Art. 12 Decisione (UE) 2006/1672) — Testo vigente | Portale Normativo