Art. 17

Finanziamenti

In vigore dal 24 ott 2006
Finanziamenti 1.   La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 657 590 000 EUR (*1). 2.   La ripartizione sull'intero periodo del programma dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali: sezione 1 Occupazione 23 %, sezione 2 Protezione sociale e integrazione 30 %, sezione 3 Condizioni di lavoro 10 %, sezione 4 Diversità e lotta contro la discriminazione 23 %, sezione 5 Parità fra uomini e donne 12 %. 3.   Un importo pari al massimo al 2 % della dotazione finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del comitato di cui all’ o le valutazioni da effettuare conformemente all’. 4.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. 5.   La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, nonché a spese di sostegno.
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Finanziamenti (Art. 17 Decisione (UE) 2006/1672) — Testo vigente | Portale Normativo