Art. 15
Coerenza e complementarità
In vigore dal 24 ott 2006
Coerenza e complementarità
1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell’allargamento e delle relazioni esterne della Comunità, nonché alla politica regionale e alla politica economica generale. Un’attenzione particolare è prestata alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell’istruzione e della formazione.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e l'assenza di doppioni fra le attività condotte nell’ambito del programma e altre azioni pertinenti dell’Unione e della Comunità, in particolare nell’ambito dei Fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo.
3. La Commissione garantisce che le spese coperte dal programma e imputate a quest’ultimo non siano imputate ad altri strumenti finanziari della Comunità.
4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all’ circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona nel settore dell’Agenda sociale.
5. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1672:oj#art-15