Art. 10
Accesso al programma
In vigore dal 24 ott 2006
Accesso al programma
1. L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi, operatori e istituzioni pubblici e/o privati, in particolare:
a)
Stati membri;
b)
servizi pubblici dell'occupazione e relative agenzie;
c)
autorità regionali e locali;
d)
organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria;
e)
parti sociali;
f)
ONG, in particolare quelle organizzate a livello europeo;
g)
istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
h)
esperti di valutazione;
i)
istituti statistici nazionali;
j)
mezzi di comunicazione.
2. La Commissione può partecipare direttamente al programma per quanto riguarda le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1672:oj#art-10