Art. 6
Entità del contributo finanziario comunitario
In vigore dal 29 set 2006
Entità del contributo finanziario comunitario
1. La Comunità dà un contributo finanziario per talune spese sostenute dagli Stati membri per analisi di laboratorio, come la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e la sierotipizzazione dei pertinenti isolati.
2. Il contributo finanziario comunitario si limita a 20 EUR a prova, per l’individuazione batteriologica della Salmonella spp. e a 30 EUR, per la sierotipizzazione dei pertinenti isolati.
3. Il contributo finanziario dalla Comunità non può superare gli importi di cui all’allegato I per la durata dell’indagine.
Storico versioni
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