Art. 7
Condizioni per ottenere un contributo finanziario comunitario
In vigore dal 29 set 2006
Condizioni per ottenere un contributo finanziario comunitario
1. Gli Stati membri otterranno il contributo finanziario di cui all’ se effettueranno l’indagine secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, rispettando in particolare le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione di appalti pubblici, e se l’indagine soddisfa le seguenti condizioni:
a)
entro il 1o ottobre 2006, entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prescritte per effettuare l’indagine;
b)
entro il 28 febbraio 2007, consegna di una relazione sullo stato di avanzamento relativa ai primi 3 mesi d’indagine; tale relazione conterrà tutte le informazioni date al capitolo 6: Relazione sulle specifiche tecniche, di cui all’;
c)
entro e non oltre il 31 ottobre 2007, invio di una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell'indagine, unitamente alle ricevute delle spese sostenute e ai risultati ottenuti nel periodo dall’1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007; la documentazione delle spese sostenute comprenderà almeno le informazioni di cui all’allegato II;
d)
l’indagine va effettivamente effettuata.
2. Su richiesta dello Stato membro interessato, può essere versato un anticipo pari al 50 % dell’importo globale di cui all’allegato I.
3. Se la scadenza del paragrafo 1, lettera c) non sarà rispettata, il contributo finanziario ottenibile verrà ridotto progressivamente del 25 % dell’importo globale fino al 15 novembre 2007, del 50 % fino all’1 dicembre 2007 e del 100 % fino al 15 dicembre 2007.
Storico versioni
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