Art. 8
Tasso di conversione per domande espresse in valute nazionali
In vigore dal 29 set 2006
Tasso di conversione per domande espresse in valute nazionali
Il tasso di conversione per domande espresse in valuta nazionale presentate durante il mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del «n + 1» o il primo giorno precedente quello per il quale sia fissato un tasso.
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