Art. 8

Tasso di conversione per domande espresse in valute nazionali

In vigore dal 29 set 2006
Tasso di conversione per domande espresse in valute nazionali Il tasso di conversione per domande espresse in valuta nazionale presentate durante il mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del «n + 1» o il primo giorno precedente quello per il quale sia fissato un tasso.
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