Art. 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 29 set 2006
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità nazionale che elabora la relazione annuale ai sensi dell’, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE (4) raccoglie e valuta i risultati ottenuti ai sensi dell’ della presente decisione, con il campionamento di cui all’ della medesima, e riferisce alla Commissione tutti i dati prescritti e la sua valutazione. 2.   La Commissione trasmetterà i dati all’Autorità europea della sicurezza alimentare, che li esaminerà. 3.   I risultati e i dati nazionali aggregati verranno diffusi salvaguardandone la riservatezza.
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