Art. 4
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
In vigore dal 29 set 2006
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
1. L’autorità nazionale che elabora la relazione annuale ai sensi dell’, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE (4) raccoglie e valuta i risultati ottenuti ai sensi dell’ della presente decisione, con il campionamento di cui all’ della medesima, e riferisce alla Commissione tutti i dati prescritti e la sua valutazione.
2. La Commissione trasmetterà i dati all’Autorità europea della sicurezza alimentare, che li esaminerà.
3. I risultati e i dati nazionali aggregati verranno diffusi salvaguardandone la riservatezza.
Storico versioni
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