Art. 2
Base di campionamento
In vigore dal 29 set 2006
Base di campionamento
1. Gli Stati membri organizzano il campionamento per l’indagine sui branchi di tacchini e lo applicano dal 1o ottobre 2006 alle aziende con almeno 500 uccelli da ingrasso o 250 uccelli da riproduzione. In ogni azienda prescelta di tacchini da ingrasso va sottoposto a campionamento un branco di età adeguata.
Nei paesi tuttavia in cui il numero calcolato di branchi da campionare è più elevato del numero di aziende con almeno il suddetto numero di uccelli, nella stessa azienda si potranno campionare fino a 4 branchi per ottenere il numero calcolato di branchi. I branchi supplementari esaminati nella stessa azienda dovranno provenire se possibile da locali di stabulazione diversi e i campioni essere prelevati in stagioni diverse.
Se il numero di branchi da campionare ancora non bastasse, si possono campionare più di 4 branchi della stessa azienda, dando la preferenza alle aziende maggiori.
2. Il campionamento sarà eseguito dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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