Art. 1
Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali
In vigore dal 29 set 2006
Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali
1. Per valutare la diffusione della Salmonella spp. nell’intera Comunità, verrà effettuata un’indagine presso:
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branchi di tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti l’uscita dall’azienda prescelta per la macellazione;
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branchi di tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti lo spopolamento.
2. I risultati dell’indagine saranno usati per fissare obiettivi comunitari ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2160/2003.
3. L’indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1o ottobre 2006.
4. Ai fini della presente decisione, i termini «autorità competente» sono la o le autorità di uno Stato membro designate all’ del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Storico versioni
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