Art. 1

Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali

In vigore dal 29 set 2006
Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali 1.   Per valutare la diffusione della Salmonella spp. nell’intera Comunità, verrà effettuata un’indagine presso: — branchi di tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti l’uscita dall’azienda prescelta per la macellazione; — branchi di tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti lo spopolamento. 2.   I risultati dell’indagine saranno usati per fissare obiettivi comunitari ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2160/2003. 3.   L’indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1o ottobre 2006. 4.   Ai fini della presente decisione, i termini «autorità competente» sono la o le autorità di uno Stato membro designate all’ del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:662:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo