Art. 4

In vigore dal 14 giu 2006
I nuovi Stati membri possono riconoscere i suddetti documenti come equipollenti al loro visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel territorio del nuovo o dei nuovi Stati membri per un periodo non superiore a cinque giorni per transito. Il periodo di validità dei documenti di cui agli è pari alla durata del transito.
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