Art. 2

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Un nuovo Stato membro può considerare equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito e indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti: i) il «visto uniforme» di cui alle disposizioni dell’articolo 10 della convenzione Schengen; ii) il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui alle disposizioni dell’articolo 18 della convenzione Schengen; iii) un «documento di soggiorno» figurante nell’allegato IV dell’Istruzione consolare comune. 2.   Il nuovo Stato membro che decide di applicare la presente decisione riconosce tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente da quale Stato li abbia rilasciati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:895(2):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo