Art. 2
In vigore dal 14 giu 2006
1. Un nuovo Stato membro può considerare equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito e indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti:
i)
il «visto uniforme» di cui alle disposizioni dell’articolo 10 della convenzione Schengen;
ii)
il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui alle disposizioni dell’articolo 18 della convenzione Schengen;
iii)
un «documento di soggiorno» figurante nell’allegato IV dell’Istruzione consolare comune.
2. Il nuovo Stato membro che decide di applicare la presente decisione riconosce tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente da quale Stato li abbia rilasciati.
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